7GIORNI IN SENATO/ Il pasticcio dell’«omicidio stradale» con maxiemendamento e «fiducia»

provenzanodi FRANCESCO MARIA PROVENZANO – 

Giovedì 3 dicembre è stato firmato dal Presidente del Senato, Pietro Grasso, e dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Franco Iacop, il Protocollo d’intesa tra Senato e Conferenza Presidenti Assemblee Regioni e Province autonome. Intanto la Commissione Bilancio è impegnata nella discussione del ddl n. 2145 di conversione in legge del decreto-legge n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Il provvedimento sarà all’attenzione dell’Assemblea a partire da mercoledì 9 dicembre.

Lunedì 7 dicembre, il presidente del Senato, Pietro Grasso, è in visita ufficiale in Corea del Sud e nella Repubblica Popolare Cinese. Il programma prevede 9 giorni di colloqui con le massime autorità dei due Paesi, incontri con rappresentanze delle comunità italiane, interventi in sedi istituzionali e universitarie.

Martedì 8, festa dell’Immacolata, Papa Francesco, aprendo la Porta Santa della Misericordia, ha dato il via al Giubileo, mentre sono in atto le imponenti misure di sicurezza varate dalla questura per contrastare l’allarme terrorismo.

Mercoledì 9 l’Aula del Senato si è riunita alle ore 16,35 ed ha avviato l’esame del ddl n. 859-1357-1484-1553-B, introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Il relatore, sen. Cucca del PD, nell’illustrare il testo licenziato dalla Camera, rileva incongruenze nella previsione dell’obbligatorietà dell’arresto in flagranza, nell’applicazione della diminuente (la Camera ha eliminato l’ipotesi di riduzione della pena in caso di concorso di più persone) e nella sospensione della patente, che dopo il passaggio alla Camera non è più pena accessoria bensì sanzione amministrativa. L’articolo 1 punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose). È, invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni (il testo del Senato prevedeva un minimo di sette anni) l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 (ma non superiore a 1,5 grammi per litro), che abbiano superato specifici limiti di velocità; che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano; che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; che abbiano effettuato sorpassi azzardati. La pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato da condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima. La Camera ha previsto invece che la pena sia aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore. Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse è aumentata fino al triplo; il limite massimo viene stabilito in 18 anni. E’ prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga: la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può, comunque, essere inferiore a cinque anni.

L’articolo 2 introduce il reato di lesioni personali stradali. Le lesioni personali stradali gravi sono sanzionate con la pena della reclusione da tre a cinque anni; le gravissime con la reclusione da quattro a sette anni. La pena è la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni e da due a quattro anni, quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del codice della strada individuate per l’omicidio stradale. E’ prevista una diminuzione di pena fino alla metà nel caso in cui all’evento lesivo concorra la condotta colposa della vittima. Qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, è aumentata fino al triplo, con il limite massimo dei sette anni. In caso di fuga del conducente la pena è aumentata da un terzo a due terzi con un minimo di pena di tre anni di reclusione.

La Camera dei deputati ha soppresso il nuovo articolo del codice penale, introdotto dal Senato, concernente la revoca della patente: analoga disciplina è stata collocata all’interno del codice della strada. L’articolo 3 reca modifiche di coordinamento del codice penale con riguardo ai reati di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) e lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale). L’articolo 4 reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. L’articolo 5 reca modifiche di coordinamento del codice di procedura penale, volte a prevedere l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di omicidio colposo stradale; a prevedere l’arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime; ad aggiungere i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali tra quelli per i quali è possibile per il pubblico ministero chiedere, per una sola volta, la proroga del termine di durata delle indagini preliminari. Altre disposizioni di coordinamento (articoli 6 e 7) interessano la disciplina del Codice della strada e la competenza penale del giudice di pace. L’articolo 8 dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quella quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Respinta la pregiudiziale di costituzionalità, avanzata dal sen. Caliendo (FI-PdL), è iniziata la discussione generale, alla quale hanno partecipato i sen. De Cristofaro di SEL; Palma, Scilipoti Isgrò, Carraro di FI-PdL; Serenella Fucksia, Ciampolillo, Buccarella del M5S; Crosio, Erika Stefani della Lega Nord; Di Maggio di CR; Mazzoni di AL; Mussini del Misto; Giovanardi di AP. Tutti i senatori intervenuti, richiamando il parere espresso all’unanimità dalla Commissione affari costituzionali, hanno espresso forti dubbi sulla rispondenza delle nuove fattispecie di reato al canone di ragionevolezza e sulla congruità del diverso regime sanzionatorio rispetto al principio di proporzionalità tra illecito e sanzione. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi ha presentato un maxiemendamento, – uno dei soliti pasticci “alla Renzi” –  interamente sostitutivo del testo modificato dalla Camera, sulla cui approvazione ha posto la questione di fiducia. La Conferenza dei Capigruppo ha organizzato la discussione sulla fiducia, che avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani. Le dichiarazioni di voto inizieranno intorno alle ore 11.

Giovedì 10 la seduta dell’Aula inizia alle 9,33. Con 149 voti favorevoli e 91 contrari, l’Assemblea vota la fiducia al governo, approvando il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl n. 859-1357-1484-1553-B, recante introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Il testo torna alla Camera dei deputati. Nell’odierna discussione sulla fiducia hanno preso la parola i sen. Di Maggio (CR), Mazzoni (AL), Maria Mussini (Misto), Cappelletti (M5S), Giovanardi (AP), Malan (FI-PdL) i quali hanno criticato il ricorso propagandistico alla questione di fiducia su un ddl di iniziativa parlamentare; hanno rilevato che il maxiemendamento corregge soltanto in parte ambiguità, incongruenze sanzionatorie e profili di irragionevolezza del testo; hanno lamentato l’assenza di misure preventive. Hanno annunciato voto favorevole i sen. Buemi del gruppo Autonomie, D’Ascola di AP,  e Lumia del PD. Pur favorevoli ad un inasprimento delle sanzioni per l’omicidio stradale, che sia però rispettoso dei principi fondamentali del diritto penale, hanno annunciato la non partecipazione al voto i sen. Bruni di CR, Erika Stefani della Lega Nord e Alessandra Bencini del gruppo Misto-IdV. Hanno negato la fiducia al governo i sen. Giarrusso del M5S, Caliendo di FI-PdL, Falanga di AL, Maria Mussini del Misto. Con 149 voti favorevoli e 91 contrari, l’Assemblea vota la fiducia al governo, approvando il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl n. 859-1357-1484-1553-B, recante introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

 Il testo ora torna alla Camera dei deputati. La seduta termina alle ore 13:25. Appena terminata la seduta uscito, dall’Aula, ascolto il sen. del Pd Claudio Moscardelli, che mi dice: “Il governo ottiene la fiducia sul disegno di legge per l’omicidio stradale. Sono state apportate alcune modifiche che si sono rese necessarie per evitare censure di incostituzionalità in particolare sulla disparità di trattamento con il pirata della strada non cittadino italiano, in ordine all’arresto in flagranza e per coloro che decidono di cooperare. Si tratta di un provvedimento atteso ma che ha visto alla Camera dilatarsi il campo di applicazione tanto da suscitare tante critiche anche fondate. Sono stato primo firmatario di uno dei disegni di legge istitutivi del reato di omicidio stradale ma limitato ai casi più gravi di guida in stato di grave ebbrezza alcolica, di assunzione di sostanze stupefacenti e di eccesso di velocità nella misura superiore al doppio del limite previsto. Aver ampliato il campo di applicazione ad altre infrazioni che pure in caso di causazione di morte erano già sanzionate severamente lascia fortemente perplessi per i criteri adottati e per il rischio di pene altissime per comportamenti non paragonabili con quelli che ho sopra citato che si possono definire gravissimi”.

Alle 16, in Aula si è svolto il question time con il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Marianna Madia, su riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, riforma della disciplina del pubblico impiego e della dirigenza.

Commenta per primo

Lascia un commento