Il giudice del Lavoro di Napoli, Claudia Ruggieri, ha ordinato il reintegro di Stéphane Lissner nel ruolo di sovrintendente e direttore artistico del teatro San Carlo di Napoli. Lo rende noto – come riferisce l’AGI – il collegio difensivo composto dal giuslavorista Claudio Morpurgo, dal costituzionalista Giulio Enea Vigevani e dall’esperto di governance Pietro Fioruzzi.
Ma dopo appena 24 ore dopo la divulgazione di questa notizia ne arriva un’altra di segno opposto e cioè che il San Carlo ha presentato ricorso contro la decisione del giudice!!! E’ insomma tutta una squallida vicenda che conferma a quale livello è precipitato il criterio spartitorio di questi governanti di destra gestiti da Giorgia Meloni e soci (che prevedevano travasi di nomine tra Rai e teatro San Carlo).
Il decreto legge 10 maggio 2023, numero 51, che aveva risolto a giugno il contratto appena rinnovato per Lissner (dato che compiva 70 anni, età limite per avere ruoli manageriali in enti di quella natura giuridica), “deve interpretarsi nell’unico senso che lo rende compatibile con i principi costituzionali e la disciplina consolidata”, scrive il giudice del Lavoro nell’ordinanza.
E per la difesa del sovrintendente, “ciò vale ovviamente anche per quella disposizione contra personam, che avrebbe trovato applicazione solo per il maestro Lissner, che prevedeva la cessazione immediata per i sovrintendenti con più di settant’anni, indipendentemente dalla data di scadenza dei contratti in corso”.
I legali di Lissner la ritenevano dunque una revoca illegittima e il giudice ha dato loro ragione. Il collegio difensivo rileva che “il Tribunale del Lavoro di Napoli ha deciso, su una materia nuova e particolare, in via d’urgenza con grande sensibilità costituzionale, cognizione giuridica e senso di responsabilità. Il provvedimento è motivato con cura e, aldilà della fase cautelare in cui è stato emesso, dovrebbe ragionevolmente porre fine, nella sostanza giuridica, a questo contenzioso“.
“Il ripristino del rapporto di lavoro del maestro Lissner è infatti un dato giuridicamente ineccepibile perché il decreto, davvero ‘infelice’ nella sua formulazione, che ne aveva giustificato l’interruzione non è applicabile a questa specifica situazione. Se, invece, si fosse applicato, esso avrebbe avuto carattere discriminatorio e avrebbe leso i diritti fondamentali del maestro Lissner“, prosegue il collegio difensivo, “la decisione ha, inoltre, come effetto di riportare i passaggi di consegne nel solco della normativa e della prassi degli Enti Lirici in modo da assicurarne la buona gestione nel contesto dei lunghi cicli di programmazione che caratterizzano questa attività“.
Ora attediamo la reazione di coloro che avevano concepito questo scambio di ruoli in barba alle regole della correttezza.
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