Cosa succede se cambio il fornitore di energia elettrica nel corso dell’anno? Come devo comportarmi se attivo un’utenza elettrica residenziale, ma non ho la tv? Che devo fare se sono titolare di più utenze elettriche?
Le richieste di chiarimento sul pagamento, per la prima volta in bolletta elettrica, del canone Rai sono molte e l’Agenzia delle Entrate ha provato a fare il punto e rispondere preventivamente sul proprio sito a quelle che possono essere le domande più frequenti (le cosiddette Faq) in vista dell’arrivo della prima rata da 51,03 euro.
CANONE SOLO SU BOLLETTA CASA DI RESIDENZA – Innanzitutto l’Agenzia ricorda a chi è titolare di una utenza elettrica residente e di una utenza elettrica non residente che il canone è addebitato esclusivamente sull’utenza di tipo residenziale.
DUE BOLLETTE DA RESIDENTI CON DUE ADDEBITI, CHE FARE? – Se si è titolari di due utenze elettriche residenti e ci si vede quindi addebitare il canone due volte, le Entrate spiegano che “non si dovrebbe” essere titolari di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In ogni caso, l’Agenzia suggerisce di verificare che i riferimenti anagrafici e il codice fiscale presenti nei due contratti siano aggiornati. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone non dovuto è comunque necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.
NUOVA UTENZA ELETTRICA, DA QUANDO È ADDEBITATO IL CANONE? – Il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, dove saranno addebitate le rate già scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza l’eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24.
NUOVA UTENZA ELETTRICA, MA NIENTE TV, COME EVITARE L’ADDEBITO? – Bisogna compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva, spiega l’Agenzia, ed inviarlo entro il mese successivo a quello di attivazione della fornitura.
CAMBIO DI FORNITORE, BISOGNA COMUNICARE QUALCOSA? – In caso di “switch” tra imprese di elettricità ai fini dell’addebito non bisogna specificare nulla. Le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza.
MARITO E MOGLIE, DUE UTENZE MA STESSA FAMIGLIA, QUANTE VOLTE SI PAGA? – Il canone, sottolineano le Entrate, è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica. Per evitare il doppio addebito è però necessario compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale da addebitare. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Tuttavia, precisano ancora alle Entrate, non dovrebbe sussistere più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale nell’ambito di una stessa famiglia anagrafica.
Vedremo, alla prova dei fatti, come andrà a finire. Speriamo bene. Altrimenti saremmo costretti ad ammettere che la nuova semplificazione si può trasformare in una ulteriore complicazione.
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