La Corte Costituzionale ha bocciato la “liberalizzazione” del Piemonte. Pertanto tutti i test di autocontrollo del sangue come colesterolo, glicemia, trigliceridi ed altri in genere non possono essere effettuati nelle parafarmacie o negli ipermercati ma soltanto in farmacia. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 66/2017 depositata l’8 aprile, dichiarando l’illegittimità costituzionale della legge regionale piemontese nello specifico, l’art. 1, comma 2, della l. n. 11/2016, che aveva dato il via alla “liberalizzazione”, ampliando la platea degli esercizi abilitati ad eseguire gli screening sanitari includendovi anche quelli cui lo Stato permette la vendita dei medicinali. Nessuna facoltà, si legge infatti in sentenza, “è stata riconosciuta in capo agli esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale”. Pertanto, non vi è dubbio che “la legge statale limita la possibilità di effettuare le prestazioni analitiche di autocontrollo alle sole farmacie”. La normativa impugnata, ampliando il novero degli esercizi commerciali abilitati ad effettuare tali prestazioni, si pone dunque ha concluso il giudice delle leggi “in chiaro contrasto con la vigente normativa statale”.
In conclusione la Corte Costituzionale ha precisato, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei diritti” , che la circostanza che, in virtù degli interventi di liberalizzazione del legislatore, gli “esercizi di vicinato e le grandi e medie strutture di vendita” possano vendere farmaci senza ricetta, cosiddette da banco, non significa che siano state liberalizzate anche le “prestazioni analitiche di prima istanza”, come, appunto, i test di controllo di alcuni valori del sangue.
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