di FRANCO ABRUZZO*
Senza la legge sulla professione di giornalista (n. 69/1963) i cronisti diventerebbero degli impiegati copia-e-incolla del computer e di internet. Questa affermazione si comprende SOLTANTO se si tiene presente che le regole della professione in Italia sono fissate per legge e, quindi, formano un vincolo che obbliga tutti a determinati comportamenti. L’anomalia italiana nasce dalla Costituzione, che vuole un esame di Stato per accedere alle varie professioni intellettuali. L’esame di stato presuppone un percorso formativo determinato sempre dalla legge. Nessuno disconosce che quella dei giornalista sia anch’essa una professione intellettuale. Se è così, deve rispettare gli stessi vincoli delle altre professioni. L’Europa vuole che le professioni intellettuali regolamentate si possano esercitare a patto che gli interessati abbiano una laurea almeno triennale. Un vincolo, questo, oggi rispettato solo per l’accesso ai master universitari in giornalismo. La legge professionale 69/1963 (con gli articoli 2 e 48 dedicati alla deontologia) fissa delle regole ed esalta dei valori, che possono riassumersi così: 1) la libertà di informazione e di critica come diritto insopprimibile dei giornalisti; 2) la tutela della persona umana e il rispetto della verità sostanziale dei fatti principi da intendere come limiti alle libertà di informazione e di critica; 3) l’esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà; 4) il dovere di rettificare le notizie inesatte; 5) il dovere di riparare gli eventuali errori; 6) il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse; 7) il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori; 8) il mantenimento del decoro e della dignità professionali; 9) il rispetto della propria reputazione; 10) il rispetto della dignità dell’Ordine professionale; 11) il dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi; 12) il dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori. Le “regole” fissate dal legislatore sono il perno dell’autonomia dei giornalisti: l’editore non può impartire al direttore disposizioni in contrasto con la deontologia professionale.
La parola Ordine significa riconoscimento giuridico di una professione, nel caso particolare della professione di giornalista. L’Ordine, inoltre, è la deontologia. Nel caso specifico le “regole” fissate dal legislatore sono il perno, come afferma il nostro contratto di lavoro, dell’autonomia dei giornalisti. I Consigli territoriali di disciplina (incardinati negli Ordini regionali) sono per legge i giudici disciplinari e in questo campo fanno la loro parte, certamente con alti e bassi.
E’ da sottolineare l’importanza strategica per una società democratica del nuovo diritto fondamentale dei cittadini all’informazione (“corretta e completa”), costruito dalla Corte costituzionale sulla base dell’articolo 21 della Costituzione e dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo (che è legge “italiana” dal 1955 e che dal dicembre 2009 fa parte della Costituzione europea/Trattato di Lisbona). Questo nuovo diritto fondamentale presuppone la presenza e l’attività di giornalisti vincolati a una deontologia specifica e a un giudice disciplinare nonché a un esame di Stato, che ne accerti la preparazione come prevede l’articolo 33 (V comma) della Costituzione.
Le considerazioni sopra esposte consentono di risalire alle ragioni che hanno spinto il Parlamento nel 1963 a tutelare la professione di giornalista. L’eventuale abrogazione della legge n. 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica comporterà questi rischi:
1) quella dei giornalisti non sarà più una professione intellettuale riconosciuta e tutelata dalla legge.
2) risulterà abolita la deontologia professionale fissata negli articoli 2 e 48 della legge professionale n. 69/1963.
3) senza la legge n. 69/1963, cadrà per giornalisti (ed editori) la norma che impone il rispetto del “segreto professionale sulla fonte delle notizie”. Nessuno in futuro darà una notizia ai giornalisti/imiegati privati dello scudo del segreto professionale.
4) senza legge professionale, direttori e redattori saranno degli impiegati di redazione vincolati soltanto da un articolo (2105) del Codice civile che riguarda gli obblighi di fedeltà verso l’azienda. Il direttore non sarà giuridicamente nelle condizioni di garantire l’autonomia della sua redazione.
Governo e Parlamento devono preoccuparsi di riformare profondamente le leggi sugli Ordini e i Collegi nonché di tutelare i saperi dei professionisti. La formazione e gli esami per l’accesso devono essere delegati a un altro soggetto (l’Università) anche per garantire il rispetto del principio costituzionale dell’imparzialità. Non possono essere i professionisti a giudicare chi debba entrare nella cittadella delle professioni. E’ condivisibile, infatti, quella parte del decreto legislativo 300/1999 sul riordino dei ministeri che affida l’accesso alle professioni – e quindi anche della professione giornalistica – all’Università. Oggi deve essere tolto agli editori il potere che hanno dal 1928 di “fare” i giornalisti. I giornalisti devono nascere soltanto in Università.
Non bisogna dimenticare: a) che l’Ordine ha cercato di liberalizzare la professione creando le scuole di giornalismo e i master biennali in giornalismo d’intesa con alcuni Atenei ; b) che i suoi minimi tariffari fermi al 2007 non sono vincolanti (come vuole l’Europa); c) che l’Europa, con la direttiva 36/2005 (“Zappalà”) ha dato disco verde agli Ordini e ai Collegi italiani. Quella direttiva e poi il dlgs 30/2006 (“La Loggia”) hanno stabilito che le professioni intellettuali si possono svolgere sia in via autonoma sia in via dipendente. Vogliamo rimanere professionisti e non tornare alla stagione mortificante del “mestiere”. Senza l’Ordine, infatti, rimarranno soltanto gli ordini degli editori.
Bisogna smetterla, una volta per sempre, di confondere l’ordinamento repubblicano della professione di giornalista con quello fascista. Con il regio decreto 384/1928, il Governo Mussolini ha creato l’Albo (non l’Ordine) dei giornalisti, Albo gestito da un comitato di 5 giornalisti operante all’interno dei sindacati regionali fascisti dei giornalisti. L’articolo 7 della legge 2307/1925 –che prefigurava la nascita di un Ordine dei Giornalisti – non è stato mai attuato dal regime, perché, con la nascita delle corporazioni (1926), la rappresentanza delle professioni è stata affidata ai sindacati fascisti. L’Ordine dei Giornalisti è nato nel 1963 su iniziativa di due eminenti personalità della democrazia repubblicana, Aldo Moro e Guido Gonella.
Conclusione: riforma radicale dell’Ordine sì, abrogazione no!
*Franco Abruzzo è consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (di cui è stato presidente dal 1989 al 2007).
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