Il decreto legge per l’emergenza, legata al crollo del ponte Morandi a Genova, è stato inviato al Quirinale, dove ora verrà esaminato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dai suoi uffici prima dell’emanazione.
I FONDI – Il comma 6 dell’articolo 1 contiene le disposizioni sugli interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova, dopo l’emergenza creata dal crollo del viadotto. “Il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento, tenuto (…) in quanto responsabile dell’evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario” dovrà versare “sulla contabilità speciale le somme necessarie al ripristino e alle altre attività connesse“. Ma in caso di omesso versamento nel termine previsto o di ritardi il Commissario straordinario per la ricostruzione di ponte Morandi a Genova “può individuare un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell’evento”. Inoltre per assicurare l’avvio rapido delle attività del Commissario: “in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario – è scritto nel decreto – a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni annui dall’anno 2018 all’anno 2029”.
AIUTI ALLE IMPRESE – Alle imprese che “hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. I criteri e le modalità per l’erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l’anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato”. Si legge nel testo del Dl Genova che all’articolo 4 riporta le misure a favore delle imprese, “aventi sede operativa all’interno della zona delimitata” ma anche dei professionisti, artigiani e commercianti con sede nella stessa zona “che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del decreto” hanno subito un decremento del fatturato in conseguenza del crollo di ponte Morandi e della conseguente creazione della zona rossa di sicurezza, interdetta. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell’interessato accompagnato dall’estratto autentico delle scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. “In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020 – prevede l’articolo 44, in tema di Cigs prevedendo la cassa integrazione straordinaria per le aziende in cessazione dell’attività produttiva -, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale”.
IL COMMISSARIO – I lavori di ripristino dopo il disastro di ponte Morandi a Genova, ma anche tutte le attività propedeutiche e connesse, si legge sul comma 7 dell’articolo 1 del Dl Genova, saranno affidati dal commissario straordinario “a uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali”. “L’aggiudicatario costituisce – si legge ancora nel testo, la cui bozza definitiva è allo studio del Quirinale – ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati”.
STRUTTURA DI SUPPORTO – “Per l’esercizio dei compiti assegnati – si legge nell’articolo 1, al comma 2 -, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui 19 unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale”. Il nuovo commissario sarà nominato con un decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del Dl Genova e sentito il Presidente della Regione Liguria.A comporre la task force che ne supporterà il lavoro saranno “dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario”.
IL PERCORSO – Il dl è stato bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato e ora è al vaglio del Colle, come confermato dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio da Bruxelles. “Mi ha scritto” il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha riferito il capo politico dei 5 Stelle, “dicendomi che c’è stata la bollinatura del decreto Genova, che è un decreto più ampio. Ci sono le misure per il Centro Italia e la cassa integrazione per cessazione d’attività per i lavoratori di Bekaert”, gruppo belga che ha annunciato nello scorso giugno la chiusura del sito produttivo di Figline e Incisa Valdarno, che produce rinforzi di acciaio per pneumatici.
Nel decreto Genova, ha aggiunto Di Maio, “ci sono le norme per Ischia”. Le parti del decreto che riguardano il Centro Italia contengono “il nuovo commissario per il terremoto del Centro Italia e quelle norme che permetteranno ad Amatrice, ad Accumoli e ad altri Comuni di riprendersi più velocemente”. (AdnKronos)
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