Matteo Salvini, quando era ministro dell’Interno (nel primo Governo Conte), “non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali” nella vicenda dello sbarco dei migranti da nave “Gregoretti” , le sue scelte furono “condivise dal governo” e la sua posizione “non integra gli estremi del reato di sequestro di persona” perché “il fatto non sussiste”. Questa la tesi sostenuta dal pm Andrea Bonomo, che, a conclusione del suo intervento in aula davanti al Gup Nunzio Sarpietro, ha ribadito la richiesta di non luogo a procedere nei confronti dell’ex ministro.
La Procura di Catania nella richiesta di archiviazione aveva scritto che “l’attesa di tre giorni non può considerarsi una illegittima privazione della ‘libertà”, visto che le “limitazioni sono proseguite nell’hot spot di Pozzallo” e che “manca un obbligo per lo Stato di uno sbarco immediato”.
Inoltre, aveva osservato il pm, “le direttive politiche erano cambiate” e dal 28 novembre il Viminale aveva espresso la volontà di assegnare il Pos e di “farlo in tempi brevi”, giustificando “i tempi amministrativi” per attuare lo sbarco dei migranti “con la volontà del ministro Salvini di ottenere una ridistribuzione in sede europea”. Inoltre sulla nave “sono stati garantiti assistenza medica, viveri e beni di prima necessita’” e “lo sbarco immediato di malati e minorenni”. La decisione del Tribunale dovrebbe arrivare entro maggio.
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