Può essere sottoposto a sequestro il blog anche se colui che ne cura e pubblica i contenuti è un giornalista iscritto all’Ordine. Così la Corte di Cassazione, V sezione penale, ha chiarito nella sentenza n. 12536/2016, riportata dal sito di informazione giuridica studiocataldi.it. La sentenza rigetta il ricorso di un giornalista il cui blog era stato sottoposto a sequestro a causa di contenuti offensivi rivolti nei confronti di una terza persona. La Corte, conferma che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite, in tema sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa.
Tuttavia – si legge su studiocataldi.it – la stessa Cassazione ha precisato che in tale ambito non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica “quali forum, blog (ossia «una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente»), newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa”.
Commenta per primo