Quest’anno i genitori che ancora non hanno vaccinato i propri figli dovranno per legge mettersi in regola presentando a scuole e nidi la documentazione completa delle vaccinazioni, pena una salata multa e, nel caso di bimbi da 0 a 6 anni, l’impossibilità ad accedere all’asilo.
Per la scuola dell’obbligo c’è tempo fino al 31 ottobre, mentre per i nidi e la scuola dell’infanzia il termine è fissato per il 10 settembre. Il 10 marzo 2018 è invece il termine ultimo per presentare tutta la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione dei minori qualora si fosse presentata in precedenza solo un’autocertificazione.
In generale, il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia – per i bambini da 0 a 6 anni -, mentre dalla scuola elementare in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro.
Per semplificare l’iscrizione all’anno scolastico 2017-2018 disposizioni specifiche permettono nell’immediato ai genitori di presentare un’autocertificazione sulle vaccinazioni effettuate (o la presentazione della prenotazione presso la propria ASL) e successivamente la consegna della documentazione completa.
QUALI SONO I VACCINI OBBLIGATORI – Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, sono obbligatorie e gratuite – in base alle specifiche indicazioni del Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita – le seguenti vaccinazioni:
Vaccinazioni obbligatorie in via permanente – Vaccinazione anti-poliomielitica; vaccinazione anti-difterica; vaccinazione anti-tetanica; vaccinazione anti-epatite B; vaccinazione anti-pertosse; vaccinazione anti-Haemophilus Influenzae tipo b.
Vaccinazioni obbligatorie sino a diversa valutazione – Vaccinazione anti-morbillo; vaccinazione anti-rosolia; vaccinazione anti-parotite; vaccinazione anti-varicella.
CHI DEVE VACCINARSI – I nati dal 2001 al 2004 devono effettuare – ove non abbiano già provveduto – le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) oltre all’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenza tipo b raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000.
I nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005 – 2007.
I nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014.
I nati dal 2017 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-varicella previste nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019.
Tutte le vaccinazioni elencate sono gratuite, e lo sono anche quando è necessario recuperare somministrazioni che non sono state effettuate in tempo.
DOCUMENTI PER LA SCUOLA – Cosa serve per l’iscrizione a scuola? Per chi già avesse effettuato tutti i vaccini, basterà presentare la documentazione comprovante l’effettuazione. Anche la semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, ma solo in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione – o a iniziarne il ciclo nel caso questo preveda più dosi – entro la fine dell’anno scolastico.
ESONERATI o POSTICIPATI – Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale, ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia. Esonerati anche i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra. Il vaccino è invece posticipato quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra, ad esempio quando versino in una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre.
Per potersi iscrivere al nido o a scuola, gli esonerati e i ‘posticipati’ dalle vaccinazioni dovranno presentare l’idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale o quella comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino con copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale.
COSA SUCCEDE SE NON SI VACCINA – Nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il differimento, i minori da 0 a 6 anni non potranno accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. dai 6 ai 16 anni, invece, potranno comunque accedervi.
In entrambi i casi tuttavia il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL. Da quel momento ed entro 10 giorni, l’ASL contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo, indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se i genitori/tutori non si presenteranno all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvederanno a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesterà formalmente l’inadempimento dell’obbligo.
A quel punto, la famiglia (o chi tutela il minore) si vedrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio, in base al numero di vaccinazioni omesse). Non si incorrerà invece in sanzione quando si provvederà a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione. A patto, però, che la famiglia ne completi il ciclo nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL. (Fonte: AdnKronos)
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