di FABIO CAMILLACCI/ Ci risiamo, ricominciano le tarantelle della giustizia sportiva legate alle partite non disputate causa Covid; come già accaduto nella stagione scorsa. Il giudice sportivo infatti si è espresso su Udinese-Salernitana, partita non disputata il 21 dicembre per la mancata presentazione della squadra amaranto alla Dacia Arena di Udine: 3-0 a tavolino per i friulani con un punto di penalizzazione inflitto alla società campana in base alle sanzioni previste dall’articolo 53 del codice di giustiza sportiva. Insomma, una storia molto simile a Juventus-Napoli dell’ottobre 2020: dalla punizione per i partenopei decisa nei vari gradi di giudizio federali, all’assoluzione finale da parte del Collegio di Garanzia del Coni. Prepariamoci dunque a nuovi ricorsi e controricorsi (nella foto: la Dacia Arena di Udine).
Le motivazioni della sentenza. Ricordiamo che Udinese-Salernitana non si disputò a causa dell’alto numero di positivi all’interno del gruppo della Salernitana, e per i quali la Asl campana dispose l’obbligo della quarantena. Secondo il giudice sportivo, la Salernitana non attuò fin da subito le cautele necessarie per la disputa del match. Nel suo lungo comunicato, lo stesso giudice scrive: “L’intervento della Asl è stato auspicato se non direttamente sollecitato dalla Salernitana, come dimostrerebbero alcune email”. Pertanto, secondo il giudice il club campano non avrebbe fatto tutto quello che avrebbe potuto fare per presentarsi in campo, nonostante i vincoli imposti dalla Asl locale.
Il comunicato del giudice Gerardo Mastrandrea. Nelle motivazioni della sentenza inoltre si legge: “Non risulta che la società reclamante (la Salernitana) abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento, tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in bolla e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore. E questo, tenendo conto dei tempi e delle modalità delle scelte operative e delle molteplici interlocuzioni avute, nelle more, con l’Azienda sanitaria di pertinenza prima dell’interdizione finale della trasferta”.
Altri passaggi importanti. Il giudice sottolinea: “In base ai principi generali la reclamante non può trarre beneficio esimente, ai fini ‘sportivi’, dal provvedimento interdittivo dell’Azienda sanitaria (factum principis), la cui genesi non l’ha vista porsi come soggetto del tutto neutrale destinato a subire solo gli effetti del suo sopravvenire, con la conseguenza ultima che deve sottostare alle sanzioni previste dal medesimo ordinamento sportivo”. Adesso il club del neopatron Danilo Iervolino farà ricorso alla Corte Figc d’Appello; in caso di mancato accoglimento ci sarà la carta finale del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. E magari alla fine, quasi certamente, Udinese-Salernitana verrà recuperata come accaduto con Juventus-Napoli. Basta seguire gli altri campionati europei per capire che, in tempi di Covid, certe pagliacciate avvengono solo in Italia.
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